Art. 816
Universalità di mobili
E' considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria (771, 994, 1010, 1156, 1160, 1170).
Le singole cose componenti l'universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.