Art. 434
Cessazione dell'obbligo tra affini
L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:
l) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.