Art. 1933

Mancanza di azione

Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.

Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode (2034). La ripetizione e ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace (414 e seguente, 1191).