ART. 32
Per l'esercizio della facoltà attribuita al Questore dal secondo comma dell'art. 27 della legge (1), per quanto riguarda i trasporti funebri, si osserva il disposto dell'art. 21 del presente regolamento.
(1) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.