ART. 21
Quando il Questore vieti la riunione per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica ovvero imponga speciali prescrizioni, a termini del quarto comma dell'art. 18 della legge, ne dà notizia ai promotori o direttamente o per mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza.L'avvenuta comunicazione dovrà risultare da processo verbale.