ART. 63

Le tumulazioni di salme in zona di operazioni si debbono in massima fare nei cimiteri a norma delle prescrizioni vigenti. Quando non esistano cimiteri i cadaveri sono posti possibilmente in casse e sepolti in luoghi appartati con tali contrassegni che valgano alla loro ricognizione anche dopo trascorso qualche tempo.

Le tumulazioni, precedute sempre dalla ricognizione della realtà della morte e della identità personale del defunto, devono essere sorvegliate, per quanto è possibile, da un ufficiale medico.

In zona territoriale il trasporto dei cadaveri deve essere eseguito secondo le norme prescritte dall'autorità locale, osservando il regolamento di polizia mortuaria.