ART. 62

Per decessi di militari si devono nelle tabelle cliniche, e registri iscrivere tutte quelle annotazioni, atte ad accertare i fatti sui quali abbiano più tardi a trovare fondamento i diritti conferiti dalle leggi vigenti ai parenti dei defunti.

Gli oggetti ed i valori, di pertinenza dei militari defunti, saranno inviati al comando del rispettivo corpo, le armi saranno versate al più vicino parco o magazzino d'artiglieria e gli oggetti di vestiario al più vicino parco o magazzino di vestiario ritirandone regolare ricevuta.

Gli oggetti ed i valori di pertinenza dei civili defunti sono consegnati al comitato centro di mobilitazione, che li terrà in deposito per effettuarne la consegna a coloro che dimostreranno la qualità di eredi.