ART. 61

Verificandosi in una unità mobile un caso di morte, il decesso deve venir constatato da un ufficiale medico, attenendosi alle norme della istruzione per il servizio di sanità in guerra (parte III, capo II) e alla legge di guerra ed istruzioni relative (regio decreto 19 febbraio 1940). (Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale, n. 167 del 18 luglio 1940) e cioè compilando: a) il verbale di constatazione di decesso e identificazione del cadavere (mod. 2720); b) l'annotazione sul registro dei defunti (modulo 2122); c) l'atto di morte nel relativo registro (modulo 2718); d) l'estratto degli atti di morte (modulo 2719).

Se il decesso si verifica in zona territoriale e nella persona di un ricoverato civile il decesso deve essere denunciato al Comune con le indicazioni di cui all'art. 50, previa compilazione della dichiarazione di decesso (mod. 2121).

In entrambi i detti casi copia del registro dei defunti è inviata, secondo la competenza, al delegato della C.R.I. od al presidente del comitato centro di mobilitazione.

Le funzioni di ufficiale dello stato civile e la tenuta dei registri suddetti, sono affidate all'ufficiale di amministrazione (contabile o commissario), e, nelle formazioni non aventi un ufficiale specialmente incaricato della amministrazione, dal rispettivo direttore.