ART. 39

Nel caso di distruzione di registri dello stato civile, quando per il numero rilevante degli atti da ricostruire si presenta laboriosa e complessa la loro ricostituzione secondo le norme ordinarie stabilite nell'articolo precedente può essere disposto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia che alla loro ricostituzione provvedano, entro un determinato periodo di tempo, commissioni locali presiedute dal giudice delegato dal presidente del tribunale e composte del podestà (1), o di chi ne fa le veci, di un ministro del culto e del segretario comunale (2).

Alle dette commissioni spettano, limitatamente agli atti suddetti, le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo precedente.

Esse, su domanda di parte o di ufficio, procedono agli accertamenti e alle indagini necessarie, richiedono atti e notizie, raccolgono documenti, informazioni ed ogni altro elemento occorrente ed hanno facoltà di sentire testimoni sotto il vincolo del giuramento. In seguito agli accertamenti fatti deliberano la ricostituzione degli atti da trascrivere nei registri dello stato civile, la quale però avviene soltanto dopo che alla deliberazione è stata data conveniente pubblicità ed è trascorso il termine fissato nella deliberazione stessa, entro il quale sia gli interessati sia il pubblico ministero possono fare opposizione davanti al tribunale.

Gli atti ricostituiti ai sensi dei commi precedenti tengono luogo di quelli distrutti salvo all'autorità giudiziaria, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, di ordinare l'annullamento o la rettifica dell'atto ricostituito, in base a copia o certificato autentici legalmente estratti dall'originale, che siano successivamente ritrovati.

(1) Ora, sindaco.

(2) Comma così modificato dall'art. 235, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.