R.D. 30 settembre 1938, n. 1631
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali


ART. 85

Il riscontro diagnostico dei deceduti negli Istituti di cura viene eseguito in conformità delle disposizioni del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore e del regolamento di polizia mortuaria (70).

Il sanitario che procede a detta indagine deve redigere apposita relazione da inviarsi al direttore sanitario, che ne dà comunicazione al primario e deve assicurarsi che la diagnosi anatomica sia trascritta sulla scheda clinica.

Quando venga accertata una diagnosi differente da quella fatta in vita e riportata nella scheda di morte, il direttore sanitario deve curare che venga apportata la necessaria rettifica, con nota a parte, della scheda di morte.