ART. 358

Un regolamento, approvato con decreto reale, sentito il consiglio di Stato, determinerà le norme generali per la applicazione del presente testo unico (1).

I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti speciali da approvarsi con decreto reale sentito il consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni, sono puniti, quando non siano applicabili pene prevedute nelle disposizioni medesime, con la sanzione amministrativa da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato (2).

(1) Regolamento mai emanato: resta pertanto in vigore, nelle disposizioni compatibili con quelle successivamente emanate, il regolamento approvato col R.D. 3 febbraio 1901, n. 45.

(2) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.