ART. 357

 

Salvo che la legge non disponga altrimenti contro i provvedimenti emanati in materia sanitaria dal podestà è ammesso ricorso in via gerarchica al prefetto, che decide definitivamente, udito il parere del medico provinciale, e contro i provvedimenti delle autorità governative inferiori è ammesso ricorso alle autorità superiori.

Per quanto concerne i ricorsi gerarchici e gli annullamenti di ufficio in materia sanitaria si osservano le norme generali stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale (1).

 

(1) Artt. 5 e 6, R.D. 3 marzo 1934, n. 383, riportato alla voce Comuni e province.