ART. 340

E' vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero.

E' fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000 (1) e sono a suo carico le spese per il trasporto del cadavere al cimitero.

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.