ART. 339
Il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato dal sindaco.
L'introduzione di salme dall'estero è autorizzata dal prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria (1) (2).
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000 (3).
Della concessione dell'autorizzazione deve essere dato avviso al sindaco del Comune nel quale la salma è trasportata (4).
(1) Artt. 24-27, R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880.
(2) Così sostituiti gli originali commi I e III dall'art. 30, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.
(3) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
(4) Così sostituiti gli originali commi I e III dall'art. 30, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.