ART. 338
I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge (1).
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma (2).
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 (3) e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza. Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari (4)
Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre (5).
Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente (6).
All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (7) (8).
(1) Comma prima modificato dall'art. 4, L. 30 marzo 2001, n. 130 e poi così sostituito dall'art. 28, comma 1, lettera a), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(2) Comma aggiunto dall'articolo unico, L. 4 dicembre 1956, n. 1428.
(3) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.
(4) Comma così sostituito dall'art. 28, comma 1, lettera b), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(5) Comma prima modificato dall'art. 1, L. 17 ottobre 1957, n. 983 (che riferisce peraltro la modifica al quarto comma, non tenendo evidentemente conto del comma aggiunto dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428), poi così sostituito dall'art. 28, comma 1, lettera b), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(6) Comma così sostituito dall'art. 28, comma 1, lettera b), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(7) Comma così sostituito dall'art. 28, comma 1, lettera b), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(8) L'art. 1, legge della provincia di Bolzano 24 dicembre 1975, n. 55, come modificato dall'art. 70, legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, ha disposto la sostituzione del presente articolo con il testo che segue:
"I nuovi cimiteri devono essere collocati ad una distanza di almeno 200m. dalle zone residenziali. La Giunta provinciale, su parere conforme del comitato provinciale di sanità, che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, nell'approvare il piano urbanistico comunale o di modifiche allo stesso, può autorizzare per motivi oggettivi una distanza minore, comunque non inferiore a 25 m.
I cimiteri esistenti, che si trovano nell'immediata vicinanza di zone residenziali edificate, possono essere ampliati indipendentemente dalle suddette distanze, quando non vi si oppongono ragioni igieniche. In tal caso la Giunta provinciale prima di approvare il piano urbanistico comunale o una modifica allo stesso, deve sentire il comitato provinciale di sanità, che si deve esprimere entro il termine perentorio di 60 giorni.
Previo parere favorevole del comitato provinciale di sanità, la Giunta provinciale nell'approvazione di piani urbanistici comunali o di modifica agli stessi può egualmente autorizzare zone residenziali fino ad una distanza di 25 m. dal cimitero esistente, quando ciò è richiesto da esigenze urbanistiche e non vi si oppongono motivi igienici.