ART. 337
Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria (1).
Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria, che la esercita a mezzo dell'ufficiale sanitario.
I piccoli comuni possono costruire cimiteri consorziali.
(1) Approvata con R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880.