ART. 221

Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del podestà, il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità (1).

Il proprietario, che contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila (2).

(1) Comma abrogato dall'art. 5, D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425.

(2) Comma così modificato dall'art. 70, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.