ART. 2

Gli organi centrali dell'amministrazione sanitaria presso il Ministero dell'interno sono: la direzione generale della sanità pubblica ed il consiglio superiore di sanità (1).

Il prefetto è l'autorità sanitaria della provincia. Egli presiede il consiglio provinciale di sanità ed ha alla sua dipendenza il medico provinciale e il veterinario provinciale (2).

Il podestà è l'autorità sanitaria del comune ed ha alla sua dipendenza l'ufficiale sanitario (3).

Il medico provinciale dirige l'ufficio sanitario provinciale e sovraintende agli uffici sanitari marittimi, di frontiera e di aeroporti, dove esistono. L'ufficiale sanitario dirige l'ufficio sanitario comunale.

(1) Implicitamente abrogato.

(2) Attualmente, le autorità sanitarie, nella provincia, sono il medico e il veterinario provinciali, quali organi periferici del Ministero della sanità: vedi l'art. 4, n. 1, L. 13 marzo 1958, n. 296. Per i poteri che sono rimasti ai prefetti, in materia sanitaria, vedi l'art. 6 della stessa, e l'art. 1, co. II, D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264. Pertanto, al prefetto deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il medico o il veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni.

(3) Vedi ora l'art. 4, co. II, L. 13 marzo 1958, n. 296.