ART. 103

Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:

a) a denunciare al podestà le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso (1);

b) a denunciare in modo circostanziato al medico provinciale, entro due giorni dall'accertamento, ogni caso di aborto, per il quale essi abbiano prestato la loro opera, o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione.

La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta secondo le norme indicati dal regolamento e non esime il sanitario dall'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale (2);

c) a denunciare al podestà e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme (3);

d) a denunciare alle autorità predette, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesione da essi osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente;

e) ad informare il medico provinciale e l'ufficiale sanitario dei fatti che possono interessare la sanità pubblica;

f) a denunciare al medico provinciale, entro due giorni dall'inizio, ogni trattamento terapeutico che cagioni o che possa cagionare la sterilità nella donna, anche se temporanea.

La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta su apposito modulo secondo le norme indicate nel regolamento (2) (4).

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 200.000 (5).

L'autorità giudiziaria comunica al prefetto, per estratto, la sentenza passata in giudicato.

(1) Vedi gli artt. 1-3, R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880.

(2) Le lettere b) ed f) sono state soppresse dall'art. 11, L. 22 maggio 1978, n. 194.

(3) Vedi il R.D. 17 febbraio 1941, n. 1127.

(4) Lettera aggiunta dalla L. 12 marzo 1942, n. 427.

(5) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.