ART. 32

Tutti i cadaveri provenienti dagli ospedali sono sottoposti al riscontro diagnostico.

I cadaveri, poi, il cui trasporto non sia tatto a spese dei congiunti compresi nel gruppo familiare fino al sesto grado o da confraternite o sodalizi che possano aver assunto impegno per trasporti funebri degli associati e quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali (esclusi i suicidi) che non siano richiesti da congiunti compresi nel detto gruppo familiare, sono riservati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.