ART. 115

(Art. 116 T.U. 1926)

Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza darne comunicazione al Questore [1].

La comunicazione [1] è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.

Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.

La comunicazione [1] vale esclusivamente pei locali in essa indicati.

È ammessa la rappresentanza.

Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità. [2];

Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all' articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe [2].

Il titolare della licenza e', comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano [2].

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[1] Modifiche apportate dall'art. 13, comma 1, lett. f), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modif., in L. 4 aprile 2012, n. 35.
[2] Comma aggiunti dall'articolo 4 del D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modif. in L. 6 giugno 2008 , n. 101.