ART. 265
Concessioni all'industria privata
I contratti con i quali gli enti locali concedono all'industria privata, secondo il disposto dell'art. 26 della L. 15 ottobre 1925, n. 2578 (testo unico), i servizi indicati dall'art. 1 della legge stessa, oltre che l'esercizio della facoltà di riscatto, devono stabilire norme intese a disciplinare:
- la regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
- la rigorosa osservanza delle tariffe per le prestazioni da fare al Comune, alla Provincia ed ai privati;
- la vigilanza sul funzionamento del servizio;
- il canone dovuto per la concessione, ovvero la partecipazione del Comune o della Provincia agli utili dell'impresa;
- i corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e gli impianti eventualmente ceduti dalla amministrazione;
- le modalità per il trasferimento al Comune o alla Provincia, alla scadenza del contratto, degli immobili e degli impianti, anche se di pertinenza del concessionario;
- le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
- i casi di decadenza e le modalità per la definizione delle relative controversie.