ART. 265

Concessioni all'industria privata

I contratti con i quali gli enti locali concedono all'industria privata, secondo il disposto dell'art. 26 della L. 15 ottobre 1925, n. 2578 (testo unico), i servizi indicati dall'art. 1 della legge stessa, oltre che l'esercizio della facoltà di riscatto, devono stabilire norme intese a disciplinare:

  1. la regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
  2. la rigorosa osservanza delle tariffe per le prestazioni da fare al Comune, alla Provincia ed ai privati;
  3. la vigilanza sul funzionamento del servizio;
  4. il canone dovuto per la concessione, ovvero la partecipazione del Comune o della Provincia agli utili dell'impresa;
  5. i corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e gli impianti eventualmente ceduti dalla amministrazione;
  6. le modalità per il trasferimento al Comune o alla Provincia, alla scadenza del contratto, degli immobili e degli impianti, anche se di pertinenza del concessionario;
  7. le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
  8. i casi di decadenza e le modalità per la definizione delle relative controversie.