ART. 724 (1)
Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti
Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato , è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.
La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.
Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'art. 61 (649).
(1) Così modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (S.O. G.U. 31 dicembre 1999, n. 306).