ART. 646

Appropriazione indebita

 

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa (120-126), con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 2 milioni.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario , la pena è aumentata (64).

Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'art. 61 (649).