ART. 629
Estorsione
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da lire 1 milione a 4 milioni.
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da lire 2 milioni a lire 6 milioni se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente .