ART. 481
Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità (359), attesta falsamente, in un certificato fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 100.000 a 1 milione (374 bis).
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.