ART. 365

Omissione di referto

Chiunque avendo nell`esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d`ufficio, omette o ritarda di riferirne all`Autorità indicata nell`articolo 361, è punito con la multa fino a lire 1 milione (334 c.p.p.).

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (384).