ART. 362

Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

L`incaricato di un pubblico servizio (358), che omette o ritarda di denunciare all`Autorità indicata nell`articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell`esercizio o a causa del servizio (331 c.p.p., 221 disp. coord. c.p.p.), è punito con la multa fino a lire 200.000 (363, 384).

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa (120-126) né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l`esecuzione del programma definito da un servizio pubblico .