ART. 361

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale (357), il quale omette o ritarda di denunciare all`Autorità giudiziaria, o ad un`altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell`esercizio o a causa delle sue funzioni (331 c.p.p.; 221 disp. coord. c.p.p.), è punito con la multa da lire 60.000 a 1 milione (363, 384).

La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria (57 c.p.p.), che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto (347 C.p.p.).

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa (120-126).