ART. 185

Restituzioni e risarcimento del danno

Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili (1168, 1169 c.c.).

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale (598; 2059 c.c.), obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui (2043-2054 c.c.).