ART. 8
(art. 8 della legge 29 marzo 1903, n. 103)
Il servizio di cassa delle aziende è fatto dal tesoriere comunale, ma con cassa e contabilità separate.
Soltanto in casi eccezionali di servizio di grande importanza e di tal natura da non potersi convenientemente disimpegnare dal tesoriere comunale, si può nel regolamento stabilire la nomina di un tesoriere speciale, con adeguata cauzione da prestarsi nelle forme stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, e da approvarsi dal consiglio di prefettura (1).
(1) Vedi artt. 69 e segg. regolamento 1904.