ART. 3

(art. 3 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)

Ciascuna azienda è retta da un regolamento speciale che, oltre a contenere tutte le norme per il funzionamento amministrativo contabile e tecnico dell'azienda, determina :

a) i requisiti per la nomina a direttore, la cauzione che questi deve prestare prima di essere assunto in servizio, la retribuzione dovutagli sotto forma di stipendio fisso e se debba essergli attribuita una compartecipazione agli utili e in quale misura;

b) le norme per l'assunzione in servizio e per il licenziamento del personale, escluso qualsiasi onere di pensioni a carico diretto dell'ente o della azienda (1);

c) l'inscrizione degli operai alla cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia ed invalidità degli operai (2);

d) le norme per la ripartizione degli utili fra comune, direttore, personale e per la costituzione di un fondo di ammortamento e di riserva, e per la valutazione delle attività patrimoniali;

e) le tariffe relative al servizio e le norme per le loro modificazioni .

(1) Questa lettera deve ritenersi superata, con l'assoggettamento delle aziende autonome alla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, di cui alla L. 3 aprile 1926, n. 563, assoggettamento disposto dall'art. 3, R.D. 1° luglio 1926, n. 1130. Soppresso l'ordinamento sindacale fascista ed abrogata la legislazione corporativa con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dalle aziende municipalizzate, compresi i direttori, viene stabilito mediante contratti collettivi, stipulati dalle associazioni sindacali di categoria, secondo l'art. 39 Cost., e sul

fondamento degli artt. 2093 cpv. e 2129 c.c. vigente. Vedi anche art. 429 c.p.c. 1940. In particolare, per i dipendenti da aziende municipalizzate che gestiscono servizi di trasporto, è applicabile lo speciale trattamento giuridico ed economico previsto per questo settore di attività dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, dal regolamento ad esso allegato, dalla L. 24 maggio 1952, n. 628, e dalla L. 22 settembre 1960, n. 1054.

(2) Attualmente, è obbligatoria l'iscrizione di tutti i dipendenti - impiegati e operai - alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (C.P.E.L.), ad eccezione di quelli delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto.