ART. 26

Art. 27 della legge 29 marzo 1903, n. 103

I comuni, che intendano concedere all'industria privata qualcuno dei servizi indicati all'art. 1°, debbono sempre nel relativo contratto di concessione riserbarsi la facoltà del riscatto con tali condizioni e termini che non sieno, pei comuni medesimi, più onerosi di quelli contenuti nel precedente articolo (1).

(1) Il riferimento deve intendersi, fatto all'art. 24 del presente T.U. Sull'obbligatoria inserzione di altre numerose clausole, vedi art. 265, T.U. 14 settembre 1931, n. 1175 per la finanza locale. Recano disposizioni in materia anche i successivi artt. 266, sull'approvazione delle deliberazioni di concessione, e 267, sul procedimento di scelta del concessionario.