ART. 15
Art. 16 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 13 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047
Sono di regola esercitati in economia i servizi di cui ai numeri 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14 e 19 dell'art. 1°, nonché tutti gli altri servizi per la cui tenue importanza in rapporto a quella del comune, o perché non aventi carattere prevalentemente industriale, non sia il caso di farne assumere l'esercizio nelle forme e col procedimento stabilito per la costituzione dell'azienda speciale.
L'esercizio in economia deve essere deliberato nei modi stabiliti dall'art. 10 e la deliberazione nonché il regolamento che disciplina il servizio debbono essere approvati dalla giunta provinciale amministrativa (1).
Pei comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri (2) la deliberazione relativa ed il regolamento che disciplina il servizio non sono soggetti alla approvazione della giunta provinciale amministrativa, a meno che vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.
Contro i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa, relativi alla deliberazione per l'esercizio in economia dei servizi e al regolamento speciale, è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni al Ministro per l'interno, che provvede definitivamente (3).
(1) Vedi anche art. 293, T.U. 3 marzo 1934, n. 383. Sui mandati in anticipazione, per l'immediato pagamento delle spese relative ai servizi gestiti in economia, vedi art. 215 del vigente regolamento di esecuzione della legge com. e prov., approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 297.
(2) Ossia, quelli con popolazione superiore ai 500 mila abitanti a norma dell'art. 2, T.U. 16 maggio 1960, n. 570 sulle elezioni comunali.
(3) Vedi peraltro art. 343, cpv. T.U. 3 marzo 1934, n. 383, che limita il ricorso gerarchico agli atti con cui sia stata negata l'approvazione delle deliberazioni.