ART. 10

(art. 10 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)

L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, in conformità delle disposizioni del presente testo unico, deve essere deliberata rispettivamente nelle forme stabilite dagli artt. 190 e 259 della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 (1). La deliberazione deve indicare, mediante apposito progetto di massima tecnico e finanziario, i mezzi con cui s'intende far fronte alle spese per l'impianto e per la gestione del servizio che vuolsi assumere.

(1) A tali articoli - che non sono fra quelli del T.U. 1915 richiamati in vigore dalla L. 9 giugno 1947, n. 530 - corrisponde attualmente nell'oggetto (mutui degli enti locali) l'art. 299, T.U. 3 marzo 1934: quest'articolo non fa peraltro cenno delle maggioranze qualificate da quelle richieste per la deliberazione dei mutui.