ART. 1
(art. 1 della legge 29 marzo 1903, n. 103,
e art. 1° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)
I comuni possono assumere nei modi stabiliti dal presente testo unico , l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti (1):
1° costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione di acqua potabile ;
2° impianto ed esercizio dell'illuminazione pubblica e privata;
3° costruzione di fognature ed utilizzazione delle materie fertilizzanti;
4° costruzione ed esercizio di tramvie a trazione animale o meccanica ;
5° costruzione ed esercizio di reti telefoniche nel territorio comunale ;
6° impianto ed esercizio di farmacie ;
7° nettezza pubblica e sgombro di immondizie dalle case ;
8° trasporti funebri, anche con diritto di privativa, eccettuati i trasporti dei soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali (2);
9° costruzione ed esercizio di molini e di forni normali;
10° costruzione ed esercizio di stabilimenti per la macellazione, anche con diritto di privativa;
11° costruzione ed esercizio di mercati pubblici, anche con diritto di privativa ;
12° costruzione ed esercizio di bagni e lavatoi pubblici;
13° fabbrica e vendita del ghiaccio;
14° costruzione ed esercizio di asili notturni;
15° impianto ed esercizio di omnibus, automobili e di ogni altro simile mezzo, diretto a provvedere alle pubbliche comunicazioni ;
16° produzione distribuzione di forza motrice idraulica ed elettrica e costruzione degli impianti relativi ;
17° pubbliche affissioni, anche con diritto di privativa, eccettuandone sempre i manifesti elettorali e gli atti della pubblica autorità ;
18° essiccatoi di granturco e relativi depositi;
19° stabilimento e relativa vendita di semenzai e vivai di viti ed altre piante arboree e fruttifere.
Uguale facoltà è attribuita alle province per i servizi di cui ai numeri 4, 5, 15, 16, 18 e 19 e per altri di interesse provinciale. L'assunzione e l'esercizio di tali servizi da parte delle province sono regolati dalle disposizioni del presente testo unico, intendendosi sostituiti agli organi del comune quelli della provincia ed equiparate le province ai comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri.
(1) Alcuni dei pubblici servizi elencati nell'articolo che si annota sono attualmente obbligatori per i comuni. Vedi art. 91, R.D. 3 marzo 1934, n. 383, che stabilisce, tra l'altro, l'obbligatorietà delle spese per i servizi relativi alle opere di provvista di acqua potabile, e delle fognature (lett. C, n. 14), all'illuminazione pubblica (lett. C, n. 6), alla nettezza pubblica (lett. C, n. 2), ai trasporti funebri (lett. C, n. 11), ai macelli pubblici (lett. C, n. 16), ai mercati all'ingrosso e al minuto (lett. C, nn. 17 e 20). Al riguardo, vedi anche i provvedimenti richiamati nelle note ai singoli numeri dell'articolo.
(2) Vedi, anche, in materia, il regolamento di polizia mortuaria, approvato con R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880.