ART. 29
(Art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840)
Sono attribuiti all'esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale:
1) i ricorsi relativi al rapporto d'impiego prodotti dagli impiegati dello Stato, degli enti od istituti pubblici sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dell'amministrazione centrale dello Stato o da agenti di ferrovie e tramvie concesse all'industria privata ai sensi dell'art. 15 del R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2311 (1), quando non si tratti di materia spettante alla giurisdizione della Corte dei conti o a quella di altri corpi o collegi speciali;
2) i ricorsi contro i provvedimenti che autorizzano o negano la fondazione di istituzioni pubbliche di beneficenza, o di istituzioni pubbliche di istruzione e di educazione, o che ne approvano o modificano gli statuti;
3) i ricorsi relativi al concentramento, al raggruppamento, alla fusione, alla trasformazione, alla costituzione in consorzio o alla federazione delle istituzioni pubbliche indicate nel numero precedente o ad esse equiparate a norma dell'art. 91 della L. 17 luglio 1890, n. 6972;
4) le controversie tra lo Stato ed i suoi creditori riguardanti la interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico; nonché le controversie indicate nell'art. 14 della L. 27 aprile 1885, n. 3048;
5) i ricorsi circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per lo Stato, per la Provincia e per il Comune, ai termini delle leggi vigenti in materia di sanità pubblica;
6) i ricorsi in materia di spedalità e di ricovero degli inabili al lavoro;
7) le controversie relative alle spese per gli alienati previste dall'art. 7 (primo comma) della L. 14 febbraio 1904, n. 36;
8) i ricorsi contro il decreto del Prefetto che, in seguito al reclamo di parte o d'ufficio, abbia provveduto per regolare o vietare l'esercizio d'industrie insalubri o pericolose ai termini degli artt. 32, 33 e 34 della legge sulla pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 (2), e dell'art. 68 della legge sanitaria, T.U. 1° agosto 1907, n. 636 (3);
9) i ricorsi contro le decisioni delle giunte provinciali amministrative emesse in materia di loro esclusiva giurisdizione.
I ricorsi previsti dai nn. 1, 6 e 7 del presente articolo sono ammessi soltanto per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge.
Su quelli previsti dai nn. 2, 3, 4, 5, 8 e 9, il Consiglio di Stato pronunzia anche in merito, salvo pei ricorsi di cui al n. 9 quanto è disposto in contrario dal secondo comma dell'art. 22 del testo unico delle leggi sulla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
(1) Per l'art. 10, R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, le controversie del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna concesse all'industria privata appartengono alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi alla quale il processo si svolge con il rito delle controversie individuali di lavoro. Per i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di disciplina (articolo 58, R.D. 8 gennaio 1931, n. 148), è tuttora competente il Consiglio di Stato. La L. 24 maggio 1952, n. 628, ha esteso tale norma al personale delle filovie urbane ed extraurbane, nonché delle autolinee urbane.
(2) Ora, artt. 64 e 65, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di P.S.
(3) Ora, artt. 216 e 217, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie.