ART. 26
(Art. 22 del T.U. 17 agosto 1907, n. 638; art. 5 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2840)
Spetta al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, contro atti e provvedimenti di un'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse d'individui o di enti morali giuridici; quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, né si tratti di materia spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali.
Il ricorso, che non implichi incompetenza od eccesso di potere, non è ammesso contro le decisioni le quali concernano controversie doganali (1) oppure questioni sulla leva militare.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno 1958, n. 40, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 26 limitatamente alle "controversie doganali", in riferimento all'art. 113, secondo comma, Cost.