ART. 2

(Art. 2, legge 24 dicembre 1908, n. 797)

Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.

La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione (1).

L'ufficiale giudiziario o l'usciere dell'Ufficio di conciliazione (1) deve restituire all'Ufficio emittente l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione.

Per la intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dalla procedura civile per le citazioni.

Per la effettuata notificazione è corrisposta all'ufficiale giudiziario o all'usciere del conciliatore (1) la metà dei diritti spettanti, giusta la tariffa vigente, agli ufficiali giudiziari delle preture.

(1) Per effetto dell'art. 1, L. 3 febbraio 1957, n. 16, gli uscieri di conciliazione sono ora denominati messi di conciliazione.