ART. 49
(Norme particolari per i comuni e le province)
........ omissis ........
2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 1998. È altresì differito al 28 febbraio 1998 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998. All'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: "e nel periodo dal 1 al 14 novembre per la terza rata" sono sostituite dalle seguenti "e a partire dal 1 novembre per la terza rata". L'ultimo periodo del comma 7 dello stesso articolo 9 del decreto-legge n. 669 del 1996 è soppresso.
........ omissis ........
4. ….. (1)
........ omissis ........
(1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 117, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.