ART. 21
Disposizioni per il recupero d'imponibile
1. …..(1) .
2. La disposizione del comma 1 si applica ai redditi di capitale percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
3. Nell'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera c) è abrogata.
4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 76, comma 1:
1) alla lettera a), contenente disposizioni per la valutazione del costo dei beni dell'impresa, le parole "e degli eventuali contributi" sono soppresse;
2) ....... (2);
b) ....... (3).
5. La disposizione di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4, lettera a), numero 2), hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
6. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente l'ammortamento dei beni immateriali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "dei marchi d'impresa e" sono soppresse; dopo le parole "un terzo del costo" sono inserite le seguenti: "; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo.";
b) al comma 3, la parola "quinto" è sostituita dalla seguente: "decimo".
7. Le disposizioni del comma 6 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge anche per le quote di ammortamento relative ai beni immateriali acquisiti nel corso di periodi d'imposta precedenti.
8. Le disposizioni del comma 4, lettere a), numero 1), e b), hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998.
9. Al fine di compensare gli effetti dell'aumento del carico fiscale derivante dall'applicazione dei commi da 4 a 8 del presente articolo e limitatamente alle quote erogate a partire dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 1998, le amministrazioni competenti sono autorizzate, entro i limiti delle risorse disponibili, ad integrare le quote delle agevolazioni concesse fino al 1997 in base alle disposizioni vigenti in materia di agevolazioni che prevedono erogazioni di quote ripartite in più esercizi.
10. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili. La disposizione del presente comma si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
11. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riguardante l'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 23, in materia di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314:
1) al comma 1, dopo le parole: "imprese agricole," sono inserite le seguenti: "le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonché il condominio quale sostituto d'imposta,";
2) il comma 5 è abrogato;
b) nell'articolo 25, concernente le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e su altri redditi:
1) al primo comma le parole "19 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento"; nello stesso comma dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio.";
2) al secondo comma le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento";
c) nell'articolo 25-bis, primo comma, relativo alla ritenuta a titolo di acconto sulle provvigioni per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza, di commercio e procacciamento di affari, le parole "del dieci per cento" sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito.";
d) nell'articolo 28, secondo comma, concernente la ritenuta a titolo di acconto sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici, le parole "e gli altri enti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: ", gli altri enti pubblici e privati";
e) ...... (4).
12. Per l'anno 1998, la ritenuta di cui all'articolo 25-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 11, lettera c), del presente articolo, è stabilita nella misura del 19 per cento.
13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, recante disposizioni correttive e di coordinamento sistematico formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 33, comma 4, lettera a), concernente la ritenuta a titolo di acconto per prestazioni di lavoro autonomo, le parole "del 18 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 20 per cento" e le parole da "per i redditi di cui alla lettera g)" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "per i redditi di cui alla lettera g) la ritenuta è operata sulla parte imponibile del loro ammontare. Nelle ipotesi di cui al secondo ed al quarto comma del predetto articolo 25 l'aliquota della ritenuta si applica nella misura del 30 per cento;".
14. ....... (5).
15. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché l'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte.
16. Nell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo ai regimi speciali dell'imposta sul valore aggiunto, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al settimo comma sono soppresse le parole "e non ferrosi";
b) nell'ottavo comma dopo le parole "per le cessioni" sono inserite le seguenti: "di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori,";
c) ....... (6);
d) ........(7).
17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.
18. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ....... (8);
b) nell'articolo 31, al comma 1, dopo la parola "ceduto" sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione della cessione prevista dall'articolo 5 della parte I della tariffa.";
c) ....... (9);
d) .......(10);
e) .......(11).
19. Le disposizioni del comma 18 si applicano agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nonché alle proroghe anche tacite intervenute alla predetta data. Per i contratti di locazione non registrati con corrispettivo annuo non superiore a lire 2.500.000, la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dall'inizio dell'annualità successiva a quella in corso. Per i contratti già registrati l'imposta relativa alle annualità successive alla prima deve essere versata con le modalità di cui all'articolo 17 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come sostituito dal comma 18, lettera a).
20. Con decreto dirigenziale possono essere previste apposite procedure che consentano l'acquisizione telematica dei dati concernenti i contratti di locazione da sottoporre a registrazione nonché l'esecuzione delle relative formalità.
21. ...... (12).
22 ....... (13).
23. La disposizione prevista all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 1997.
(1) Aggiunge l'art. 16-bis al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(2) Sostituisce la lett. c) dell'art. 76, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(3) Sostituisce la lett. b) dell'art. 55, comma 3, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(4) Aggiunge il n. 8-ter all'art. 32, comma primo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
(5) Aggiunge un comma, dopo l'ottavo, all'art. 7, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.
(6) Sostituisce il comma 9 dell'art. 74, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(7) Sostituisce il comma 10 dell'art. 74, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(8) Sostituisce l'art. 17, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
(9) Aggiunge un periodo al comma 2, dell'art. 35, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
(10) Aggiunge le note I e II all'art. 5 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
(11) Modifica il comma 1 dell'art. 2 della tariffa, parte II, allegata al D.P:R. 26 aprile 1986, n. 131.
(12) Aggiunge una nota all'art. 1 della tariffa, parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
(13) Sostituisce il comma 2 dell'art. 15, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.