ART. 2

Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica

1. (4).

2. (5).

3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a

modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di

rilascio salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore (5/a).

4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di

stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici

servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che

le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Il

procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta

acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la

autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (6) (5/a).

5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli

archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di

pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può

avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.

6. (7).

7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio ricevente,

a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.

8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più soggetti dai pubblici uffici,

possono essere apposte anche disgiuntamente, purché nei termini.

9. Nei documenti di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile,

salvo specifica istanza del richiedente.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di

concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità per il

rilascio della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o

informatico. La carta di identità e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il

codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle opzioni di

carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, può

contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la

erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive

modificazioni, nonché le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere

conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica,

occorrenti per la firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e

dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento contenente i medesimi dati è rilasciato a

seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identità potrà essere utilizzata anche per il

trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto

del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle

tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti di

riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno

biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.

La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la

scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese

successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. Nel

rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi

ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti

di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità (7/a).

11. È abrogata la lettera f) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (8), in materia di

rilascio del passaporto.

11-bis. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (8), è abrogato (8/a).

11-ter. (8/b).

12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (8/c), previo parere delle competenti

Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione

dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (9), sulla base dei

seguenti criteri:

a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;

b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di diverse

amministrazioni o della medesima amministrazione;

c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di

stato civile;

d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in

materia di stato civile;

e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;

f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse

amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si

riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò non

ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che

richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.

13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni parlamentari si esprimono entro

trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del

parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le

disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (10), e successive modificazioni, possono prevedere la

soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti

dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (11), convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo

10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il

rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati

esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a

vantaggio dell'ente locale (11/a).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 113, S.O.

(4) Sostituisce l'art. 70, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, riportato alla voce Stato civile.

(5) Sostituisce l'art. 195, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, riportato alla voce Stato civile.

(5/a) Comma così modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI.

(6) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di firme.

(5/a) Comma così modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI.

(7) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 15-quinquies, D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, riportato alla voce

Finanza locale.

(7/a) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI. Vedi, anche, il

comma 5 dello stesso articolo 2.

(8) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.

(8) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.

(8/a) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI.

(8/b) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata al n. CI. Esso, a sua volta,

aggiunge un comma all'art. 3, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, riportato alla voce Sicurezza pubblica.

(8/c) Riportata al n. XXX.

(9) Riportato alla voce Stato civile.

(10) Riportato alla voce Finanza locale.

(11) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(11/a) In attuazione degli artt. 1, 2 e 3 del presente decreto vedi il regolamento approvato con

D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, riportato alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di

firme.