ART. 17
Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo.
1. (1).
2. (2).
3. (3).
4. (4).
5. (5).
6. (6).
7. (7).
8. [ ] (8).
9. [ ] (9).
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142 , introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui all'art. 1 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla L. 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui all'art. 2 della L. 15 dicembre 1990, n. 396 , nonché alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge.
12. (10).
13. (11).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
15. (12).
16. (12).
17. (13).
18. Fino alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente stesso può essere comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . [I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti] (14).
19. Presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è istituito un Centro tecnico, operante con autonomia amministrativa e funzionale, sotto la direzione e il controllo dell'Autorità, per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione. Con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro medesimo. Il Centro si avvale di personale assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non superiore a cinquanta unità. In sede di prima applicazione i compiti del Centro sono svolti dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, il Centro subentra nei compiti dell'Autorità inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso. Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle disponibilità già destinate al finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione" di cui all'articolo 2 del D.L. 3 giugno 1996, n. 307 , convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le modalità ivi indicate nella misura ritenuta congrua dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in relazione alla progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti.
20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 , e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 , nonché dagli articoli 19 e seguenti del regolamento approvato con D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718 , in materia di redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.
21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato generale dello Stato, secondo il procedimento previsto dall'articolo 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 . In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature stessi sono assegnati in proprietà, a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441 , si applicano anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, nonché al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441 , alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi di governo.
23. (15).
24. (16).
25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nonché per l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri (16/b).
25-bis. Le disposizioni della lettera c) del comma 25 non si applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (17).
26. È abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400 , e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 184 .
27. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
28. È istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza.
29. (18).
30. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate.
31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 , come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, nonché gli articoli 45, 46 e 48 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 .
32. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
33. [Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali, ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni dei commi da 34 a 45] (19).
34. [Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo] (20).
35. [Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell'attività deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le modalità organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza] (20).
36. [Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento] (20).
37. La commissione statale di controllo ed il comitato regionale di controllo non possono riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo (20).
38. [Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni] (20).
39. [Nei casi previsti dal comma 38, il controllo è esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali e provinciali; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo] (20).
40. [La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione, il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta giorni all'ente interessato. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità] (20).
41. [Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse] (20).
42. [Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 33, può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti] (20).
43. [Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni] (20).
44. [Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 43, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso] (20)
.45. [Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico] (20).
46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate dal decreto 20 febbraio 1987 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal decreto 17 febbraio 1995 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (), impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle province e dei comuni.
47. (21).
48. [ ] (22).
49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui all'articolo 6 e al comma 47 del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 .
50. I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche non scolastici.
51. [I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142 , in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie] (20).
52. [La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile] (20).
53. [Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili] (20).
54. [Le società di cui al comma 51 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474] (20).
55. [Le partecipazioni nelle società di cui al comma 51 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498] (20).
56. [Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 51 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali] (20).
57. [La deliberazione di cui al comma 51 potrà anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del presente articolo nonché agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile] (20).
58. [ ] (23).
58-bis. [ (24)] (20).
59. [Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso
prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di concessione. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti] (20).
60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è abrogato.
61. L'articolo 1 della legge 1° ottobre 1951, n. 4 , è abrogato.
62. (25).
63. Il consiglio comunale può determinare le agevolazioni, sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.
64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'articolo 3, comma 143, lettera e), numero 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (20), i comuni che non abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e successive modificazioni, possono, con proprio regolamento, non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le aliquote.
65. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono disciplinati i casi e le modalità con le quali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della difesa, sono ceduti a titolo gratuito ai comuni, alle province e alle regioni che ne facciano richiesta, beni immobili dello Stato, iscritti in catasto nel demanio civile e militare che da almeno dieci anni risultino inutilizzati, quando non si tratti di beni inseriti nel programma di dismissione di beni immobili di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , né di beni che siano stati conferiti nei fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dall'articolo 3, comma 111, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .
66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati nei venti anni successivi alla cessione.
67. [Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75] (20).
68. [Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il sindaco o il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 , introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo 51-bis della legge n. 142 del 1990 , il sindaco o il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia] (20).
69. [Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , introdotto dal comma 4 dell'articolo 5 della presente legge, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento] (20).
70. [Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato ] (20).
71. [Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio] (20).
72. [Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza, nonché per incarichi di cui al comma 78 presso altre amministrazioni che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti. Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salvo diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei predetti incarichi. Decorsi quattro anni senza aver preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica] (20).
73. [Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali e percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale e da attribuire all'Agenzia] (20).
74. [Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni] (20).
75. [L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali] (20).
76. [È istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno fino all'attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 . L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da due sindaci nominati dall'ANCI, da un presidente di provincia designato dall'UPI, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da due esperti designati dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente. Con la stessa composizione e con le stesse modalità sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali] (20).
77. [Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia. Resta ferma la facoltà dei comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione all'Agenzia regionale. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio] (20).
78. [Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro competente sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali e salvo quanto previsto dalla presente legge, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, l'iscrizione all'albo degli iscritti all'albo provvisorio, le modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare e le modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria. Le abrogazioni e le modificazioni previste dal regolamento hanno effetto decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Il regolamento dovrà conformarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione delle dotazioni organiche dell'Agenzia nel limite massimo costituito dal personale del Servizio segretari comunali e provinciali dell'amministrazione civile dell'interno;
b) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure in materia di mobilità, ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del comando o del fuori ruolo;
c) previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79;
d) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte dei conti;
e) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro carico ] (20).
78-bis. [L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, può adeguare la dotazione organica stabilita ai sensi del comma 78 in relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilità di bilancio] (26).
79. [L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile delle scuole determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca ] (20).
79-bis. Le somme dovute alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonché le somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni centrali
(27).
80. [Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore, l'Agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui al comma 73 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 , e successive modificazioni] (20).
81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, a cura del Ministro dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali
. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 , introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma, del D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 , concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale .
82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresì stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme transitorie dovranno, altresì, prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta. Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 78, è consentito ai segretari in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui all'art. 22, comma 2, del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 , ed all'articolo 15 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate.
83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione all'albo nel grado iniziale è disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni.
84. [Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia di cui ai commi da 67 a 86 del presente articolo con propria legislazione. Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, fino all'emanazione di apposita legge, rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118 ] (20).
85. [All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , sono soppresse le parole: "nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità"] (20).
86. [L'articolo 52 e il comma 4 dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , sono abrogati] (20).
87. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle associazioni nazionali delle autonomie locali, è disciplinata la procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalità di riscossione dei tributi nonché di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e postale.
88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresì stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entità e dovuti all'ente interessato.
89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli enti locali diversi dalla carta moneta.
90. (131).
91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai documenti, ove non già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro adozione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
92. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'art. 7, comma 4, della L. 8 giugno 1990, n. 142 , si applica la L. 7 agosto 1990, n. 241 .
93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80 , in materia di disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 , e dal relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 , si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 .
94. Nell'àmbito dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , dei procedimenti amministrativi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 , alla legge 19 marzo 1990, n. 55 , alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 , e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 , i regolamenti individuano le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese, società e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi da esse previsti non siano più rilevanti ai fini della lotta alla criminalità organizzata.
95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 , in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì (28):
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente (29);
b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
96. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 , l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56 , e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280 , e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 , anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito l'accesso a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalità di impiego, nonché di durata e di rinnovabilità dei contratti .
97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 , sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati.
98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresì norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle scuole in lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai predetti fini le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano possono, sentiti i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, stipulare apposite convenzioni con università italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle università nonché le modalità di finanziamento. La stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 .
99. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti concorsuali.
100. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo economico e produttivo, nonché con l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali.
101. In ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge fatta salva la facoltà per il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero l'attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della presente legge, purché previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo (30).
15. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:
a) sulla programmazione universitaria;
b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;
c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonché sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo;
d) sui settori scientifico-disciplinari;
e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università.
16. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 15, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può sentire il CUN su altre materie di interesse generale per l'università.
104. Il CUN è composto da:
a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui all'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , fra i componenti del medesimo;
c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;
d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI).
18. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 104 non inficia la valida costituzione dell'organo.
106. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 104, lettera a), è comunque attribuito ai professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area .
107. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge .
. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto concernente le modalità di elezione .
21. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei princìpi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , sono regolate dalle università, per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .
22. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , in quanto compatibile, e l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto articolo è presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro è stipulato con il direttore amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo.
111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 50 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le professionalità prodotte dai diplomi universitari, dai diplomi di scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea, dai dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonché dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera a) (30).
112. Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei professori universitari e del relativo reclutamento, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta, da parte delle facoltà, di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino analoga posizione in università straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , è abrogato dalla data di emanazione del predetto decreto .
113. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza .
114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati .
115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi :
a) possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria;
c) possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;
d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento per il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché previsione delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma;
h) previsione della possibilità, per le facoltà universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonché per l'uso di strutture e attrezzature.
116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 , le parole: "per i quali sia prevista" sono sostituite dalle seguenti: "universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda".
117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 , per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente. Nell'organizzazione delle corrispondenti attività didattiche, le università potranno stipulare apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto riguarda in particolare l'educazione musicale, con le scuole di didattica della musica (31).
118. (32).
119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, il comma 3 dell'articolo 4, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, e l'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , nonché gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . I regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere a), b) e c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (33).
120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245 , e successive modificazioni e integrazioni, è consentita l'istituzione di una università non statale nel territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti sono emanati sentito altresì l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonché concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le università non statali, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
121. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , è attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari. A seguito dell'emanazione delle predette norme la provincia eserciterà le relative funzioni amministrative. Con riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della Valle d'Aosta della potestà legislativa nella materia di cui al presente comma si procederà, successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , e successive modificazioni.
122. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le università e con i centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca scientifica che dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le università, sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime università riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le università e istituzioni universitarie estere, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.
123. Gli accordi di collaborazione cui al comma 122, qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono comunicati al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.
124. Si applicano all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul territorio della provincia autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza è direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti facoltà. Nel caso in cui i medesimi scambi di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n. 1592 del 1933 è subordinata all'attivazione, presso l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.
125. I competenti organi dell'università degli studi di Trento possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso università straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima, per l'università di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facoltà di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'università istituita nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
126. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 possono istituire la facoltà di scienza della formazione. L'attivazione del corso di laurea in scienze della formazione primaria è subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e degli istituti magistrali (33).
127. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui a comma 95, lettera c), al fine di favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione internazionale dell'università di Trento, volti al conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo è rilasciato dalla università di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui è sede amministrativa. In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita da una commissione nominata dal rettore, composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due professori ordinari e un professore associato. Almeno due componenti della commissione non devono appartenere alla predetta università.
128. La provincia autonoma di Trento può disporre con leggi provinciali, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , la concessione di contributi a favore dell'università degli studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione di specifici programmi e progetti formativi.
129. Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590 , la parola: "contestualmente" è sostituita dalle seguenti: "in correlazione".
130. (34).
131. Nell'esercizio della delega prevista dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti il Governo può prevedere il trasferimento della gestione di musei statali alle regioni, alle province o ai comuni.
132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali .
133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate le finalità perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonché le categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti (27).
134. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 , la parola: "portano" è sostituita dalle seguenti: "possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare".
135. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 , con i comuni per il Ministero della difesa provvede il rappresentante del Governo competente per territorio.
136. In attesa della nuova disciplina in materia di ordinamento degli enti locali e degli istituti di partecipazione popolare, è consentito il contemporaneo svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i referendum abrogativi nazionali che dovranno svolgersi nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a tale disposizione, si applicano le norme relative alle consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che verranno stabilite, anche in deroga al disposto dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso decreto sono determinati i criteri di ripartizione delle spese tra gli enti interessati, in ragione del numero dei referendum di competenza di ciascun ente .
137. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.
138. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(1) Sostituisce il comma 2-bis all'art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241.
(2) Comma modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(3) Sostituisce il comma 4 all'art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241.
(4) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241.
(5) Aggiunge il comma 14-bis alla L. 7 agosto 1990, n. 241.
(6) Aggiunge l'art. 14-ter alla L. 7 agosto 1990, n. 241.
(7) Aggiunge l'art. 14-quater alla L. 7 agosto 1990, n. 241.
(8) Il presente comma che aggiungeva il comma 5-bis all'art. 27, L. 8 giugno 1990, n. 142, è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
(9) Il presente comma che modificava il comma 4 dell'art. 27, L. 8 giugno 1990, n. 142, è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
(10) Sostituisce il comma 5 dell'art. 12, L. 12 giugno 1990, n. 146.
(11) Aggiunge due periodi al comma 2 dell'art, 12, L. 12 giugno 1990, n. 146.
(12) Modifica il comma 3 dell'art. 56, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
(13) Aggiunge un comma all'art. 56, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
(14) Periodo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente periodo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
(15) Sostituisce il primo periodo al comma 4 dell'art. 3, D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479.
(16) Sostituisce i commi da 1 a 4 dell'art. 16, L. 7 agosto 1990, n. 241.
(17) Comma aggiunto dall'art. 43, L. 17 maggio 1999, n. 144.
(18) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 10, D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 212.
(19) Comma prima modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, e poi abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
(20) Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
(21) Modifica i commi 5 e 10 dell'art. 1, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
(22) Il presente comma, che sostituiva l'ultimo periodo del comma 69 dell'art. 3, L. 28 dicembre 1995, n. 549, è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
(23) Il presente comma che sostituiva la lett. e) del comma 3 dell'art. 22, L. 8 giugno 1990, n. 142, è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
(24) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191. Esso a sua volta aggiunge un periodo all'art. 4, comma 3, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26.
(25) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 53, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
(26) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, e poi abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
(27) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(28) Alinea così modificato dall'art. 6, L. 19 ottobre 1999, n. 370.
(29) Lettera prima sostituita dall'art. 1, comma 15, L. 14 gennaio 1999, n. 4 e poi così modificata dall'art. 6, L. 19 ottobre 1999, n. 370.
(30) Comma così modificato dall'art. 1, comma 15, L. 14 gennaio 1999, n. 4.
(31) Comma così modificato dall'art. 1, L. 3 agosto 1998, n. 315.
(32) Sostituisce il comma 2 dell'art. 1, L. 12 febbraio 1992, n. 188.
(33) Comma così modificato dall'art. 1, comma 15, L. 14 gennaio 1999, n. 4.
(34) Sostituisce l'ultimo periodo del comma 14 dell'art. 8, L. 2 gennaio 1997, n. 2.