ART. 19
Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici
01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 6 (1).
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora (2):
1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera (3);
2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici (4).
1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b), la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo 16, comma 4 (5).
2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili (6).
2-bis. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economicofinanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione (5).
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali (7).
4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'art. 326 della L. 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'art. 329 della citata L. n. 2248 del 1865, allegato F; in ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b), numero 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo (4).
5. È in facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici (8).
5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici (9).
5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui all'articolo 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile (5).
5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5-ter nonché le modalità di aggiudicazione (10).
(1) Comma così inserito dall'art. 3, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(2) Lettera così modificata dall'art. 3, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(3) Numero così sostituito dall'art. 3, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(4) Comma così sostituito dall'art. 6-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(5) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(6) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(7) Comma così modificato dall'art. 9, commi 31 e 32, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(8) Comma prima modificato dall'art. 6-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, e poi dall'art. 9, comma 33, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(9) Comma aggiunto dall'art. 6-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(10) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 18 novembre 1998, n. 415.