1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale.
2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.
2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attivitą in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante societą separate (1).
2-ter. La costituzione di societą e l'acquisizione di posizioni di controllo in societą operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autoritą (2).
2-quater. Al fine di garantire pari opportunitą di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a societą da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma 2-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilitą esclusiva in dipendenza delle attivitą svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti (3).
2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, l'Autoritą esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15 (4).
2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autoritą applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni (5).
(1) Comma aggiunto dall'art. 11, L. 5 marzo 2001, n. 57.
(2) Comma aggiunto dall'art. 11, L. 5 marzo 2001, n. 57.
(3) Comma aggiunto dall'art. 11, L. 5 marzo 2001, n. 57.
(4) Comma aggiunto dall'art. 11, L. 5 marzo 2001, n. 57.
(5) Comma aggiunto dall'art. 11, L. 5 marzo 2001, n. 57.