ART. 7
Controllo
1. Ai fini del
presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dall'articolo 2359 del
codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti
giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle
circostanze di fatto e di diritto, la possibilitā di esercitare un'influenza
determinante sulle attivitā di un'impresa, anche attraverso:
a) diritti di
proprietā o di godimento sulla totalitā o su parti del patrimonio di
un'impresa;
b) diritti, contratti
o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla
composizione, sulle, deliberazioni o sulle decisioni degli organi di
un'impresa.
2. Il controllo č
acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:
a) che siano titolari
dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti
giuridici suddetti;
b) che, pur non
essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di
tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne
derivano.