ART. 6
Divieto delle operazioni di
concentrazione restrittive della libertà di concorrenza
1. Nei riguardi delle
operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo
16, l'Autorità valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una
posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in
modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve essere
valutata tenendo conto delle possibilità di scelta dei fornitori e degli
utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese interessate, del loro
accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della
struttura dei mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale,
delle barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonché
dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in
questione.
2. L'Autorità, al
termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, quando accerti che
l'operazione comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la concentrazione
ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali
conseguenze.