ART. 5
Operazioni di concentrazione
1. L'operazione di
concentrazione si realizza:
a) quando due o pił
imprese procedono a fusione;
b) quando uno o pił
soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o pił
imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di
azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro
mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o pił imprese;
c) quando due o pił
imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova societą, alla
costituzione di un'impresa comune.
2. L'assunzione del
controllo di un'impresa non si verifica nel caso in cui una banca o un istituto
finanziario acquisti, all'atto della costituzione di un'impresa o dell'aumento
del suo capitale, partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul
mercato, a condizione che durante il periodo di possesso di dette
partecipazioni, comunque non superiore a ventiquattro mesi, non eserciti i
diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse.
3. Le operazioni
aventi quale oggetto o effetto principale il coordinamento del comportamento di
imprese indipendenti non danno luogo ad una concentrazione.