ART. 4
Deroghe al divieto di intese restrittive
della libertà di concorrenza
1. L'Autorità può
autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o
categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2, che diano luogo a
miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti
tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano
individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la
necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in particolare
con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della
produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o
tecnologico. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni non
strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al presente
comma né può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte
sostanziale del mercato.
2. L'Autorità può
revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa
diffida, qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero quando venga
meno alcuno dei presupposti per l'autorizzazione.
3. La richiesta di
autorizzazione è presentata all'Autorità, che si avvale dei poteri di
istruttoria di cui all'articolo 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione
della richiesta stessa.