ART. 2
Intese restrittive della libertà di
concorrenza
1. Sono considerati
intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le
deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o
regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi
similari.
2. Sono vietate le
intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,
restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza
all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche
attraverso attività consistenti nel:
a) fissare
direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre
condizioni contrattuali;
b) impedire o limitare
la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo
sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati
o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei
rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse
per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati
svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la
conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali,
non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate
sono nulle ad ogni effetto.